Il registratore Telematico descritto nel presente Manuale è approvato dall’Agenzia delle
Entrate ed è pertanto rispondente ai requisiti della Legge n.18 del 26 Gennaio 1983 e successivi
decreti attuativi nonché dei provvedimenti 4 Marzo 2002, 28 Luglio 2003 e al punto 1.2 del
Provvedimento 28 Ottobre 2016.
LIBRETTO FISCALE (se in modalità “Misuratore Fiscale”)
La Stampante Fiscale Telematica viene consegnata completa di Libretto Fiscale stampato in conformità alle relative disposizioni di legge che deve essere conservato con cura essendone parte integrante. I dati che devono essere registrati sul Libretto Fiscale sono:
dal tecnico autorizzato
Dati di installazione
Interventi di verificazione periodica
Interventi di manutenzione straordinaria
dall’Utilizzatore
Data e ora della chiamata per interventi tecnici
In caso di furto o smarrimento del Libretto Fiscale deve essere inoltrata denuncia alle autorità competenti ed al contempo dovrà essere richiesto un duplicato al Produttore.
LIBRETTO ELETTRONICO (se in modalità “Registratore telematico”)
Nella modalità di funzionamento “Registratore Telematico”, il libretto di dotazione cartaceo è sostituito dal libretto di dotazione informatico generato automaticamente mediante le informazioni provenienti dal Registratore Telematico o inserite dall’esercente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate
Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica, disattivazione, dismissione, ecc. sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate oppure, in caso di malfunzionamento dello stesso, devono essere inserite dall’esercente (o da un suo delegato) nel portale dell’Agenzia delle Entrate, producendo un dinamico ed automatico censimento ed aggiornamento degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione dell’esercente titolare dell’apparecchio (o di un suo delegato), mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.
Il Registratore Telematico è sottoposto a verificazione periodica biennale che dovrà essere effettuata da un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
Quando il tecnico abilitato esegue la verificazione periodica, occorre segnalarne per via telematica l’esito che sarà riportato sul libretto elettronico.
L’annotazione dell’avvenuta verificazione sarà memorizzata dal Registratore Telematico e verrà automaticamente comunicata al server dell’Agenzia delle Entrate durante il successivo azzeramento (trasmissione del file “.xml”). Il tecnico può quindi effettuare un azzeramento (con eventuali corrispettivi a zero) e successivo invio del file “.xml”, per accertarsi dell’avvenuta trasmissione dell’annotazione.
Per maggiori informazioni sugli aspetti tecnici rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
STRUMENTI DI VERIFICA DELL’ESERCENTE
Sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, l’esercente può consultare in qualsiasi momento le informazioni relative al proprio Registratore Telematico. Nel dettaglio:
- dati del produttore: denominazione o cognome/nome, domicilio fiscale e Codice Fiscale/P. IVA;
- dati del Registratore Telematico: marca, modello, matricola, estremi del provvedimento di approvazione;
- dati dell’utente: denominazione o cognome/nome, domicilio fiscale e Codice Fiscale/P. IVA;
- dati dei precedenti utenti: denominazione o cognome/nome, Codice Fiscale e P. IVA;
- data di attivazione;
- data di messa in servizio;
- interventi del tecnico abilitato: Codice Fiscale del tecnico, P. IVA del laboratorio per cui lavora, data di intervento, tipologia di intervento;
- elenco dei cambi di stato.
SIGILLO FISCALE
Il sigillo fiscale può essere apposto solo da parte del Personale Tecnico in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
MEMORIA FISCALE (O MEMORIA PERMANENTE DI “RIEPILOGO”)
L’apparecchio è dotato di una memoria fiscale (o memoria permanente di “riepilogo”) nella quale vengono memorizzati, all’atto della chiusura giornaliera, i dati relativi alle vendite. Tale memoria contiene anche dati di controllo per il Dispositivo Giornale di Fondo Elettronico di cui l’apparecchio è dotato.
Circa 100 giorni prima che la memoria fiscale (o memoria permanente di “riepilogo”) sia definitivamente esaurita l’apparecchio mostra sul display, ad ogni azzeramento fiscale, il seguente messaggio AZZER.DISPONIB XX indicante il numero di azzeramenti ancora disponibili.
Il messaggio * M.F. ESAURITA * indica l’esaurimento della memoria fiscale (o memoria permanente di “riepilogo”).
Alla prima segnalazione di memoria fiscale (o memoria permanente di “riepilogo”) in esaurimento contattare un Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato.
MEMORIA PERMANENTE DI “RIEPILOGO” IN ESAURIMENTO
Nella situazione di prossimo esaurimento della capacità della memoria permanente di riepilogo e di dettaglio (non oltre il 90% della capacità stessa), è fornita idonea segnalazione all’utilizzatore del Registratore Telematico.
Al completamento della memoria permanente di riepilogo e di dettaglio, il Registratore Telematico interrompe l’esecuzione delle funzioni a valenza fiscale, ma comunque consente la lettura ed il trasferimento del contenuto della predetta memoria nel formato “.xml”.
Una volta esaurite o sostituite, le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il periodo previsto dall’Art. 2220 del Codice Civile.
Adempimenti in caso di esaurimento o guasto
In entrambi i casi l’esercente deve:
- tempestivamente richiedere l’intervento di un tecnico abilitato per effettuare la riparazione;
- segnalare all’Agenzia delle Entrate il malfunzionamento mediante apposita procedura on line mediante il sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- annotare su apposito registro dei dati, da tenere anche in modalità informatica, dei corrispettivi delle operazioni giornaliere.
CARTA TERMICA PER LO SCONTRINO FISCALE/DOCUMENTO COMMERCIALE
L’Utente ha l’obbligo di utilizzare esclusivamente rotoli di carta termica omologata per i Misuratori Fiscali e di conservare copia della relativa documentazione di acquisto. La carta termica omologata, a norma di Legge (Prot.n°450276 del 20/04/1990 e successive modificazioni), dovrà riportare sul retro, trasversalmente, ad una distanza massima di 5 cm. l’una dall’altra e per tutta la lunghezza della bobina, la sigla della ditta produttrice (rotolificio) con gli estremi dell’omologazione ed il codice della carta stessa nonché la data di scadenza che deve cadere entro cinque anni dalla data di certificazione.
Gli estremi della certificazione e la data di scadenza devono essere specificati secondo il seguente formato:
- acronimo (max 5 caratteri) dell’Istituto certificatore
- numero del certificato seguito dell’anno di emissione
- data di scadenza (mm/aa) preceduta dalla dicitura SCADENZA OMOLOGA.
Si consiglia di utilizzare rotoli di carta con banda colorata di segnalazione di imminente fine rotolo.
Lo scontrino di chiusura giornaliero deve essere conservato in un contenitore opaco, di materiale che non danneggi la carta, in particolare diverso da Polivinilcloruro (PVC), al cui interno la temperatura non sia superiore a 35° C e l’umidità relativa sia inferiore all’80%. Evitare il contatto della carta con solventi tipo alcool.
Il rotolo deve avere le seguenti dimensioni:
- larghezza: 80 mm
- diametro esterno max: 80 mm